Il fondo pensione è davvero bloccato fino alla pensione?
No. Il fondo pensione non è bloccato, ma non è nemmeno un conto corrente. La legge sulla previdenza complementare, il decreto legislativo 252/2005, elenca i casi in cui puoi ritirare prima della pensione: gli anticipi (art. 11), i riscatti quando perdi il lavoro o in caso di invalidità o decesso (art. 14) e la rendita integrativa temporanea anticipata, la RITA (art. 11). Fuori da questi casi i soldi restano investiti, e per una buona ragione: servono a integrare la pensione pubblica.
| Situazione | Quanto puoi ritirare | Dopo quanti anni di iscrizione | Come è tassato |
|---|---|---|---|
| Spese sanitarie gravissime (tue, del coniuge o dei figli) | Fino al 75% | In qualsiasi momento | Dal 15% al 9% |
| Acquisto o ristrutturazione della prima casa (tua o dei figli) | Fino al 75% | 8 anni | 23% |
| Ulteriori esigenze, senza bisogno di motivarle | Fino al 30% | 8 anni | 23% |
| Inoccupazione da 12 a 48 mesi, cassa integrazione | 50% (riscatto parziale) | Nessun minimo | Dal 15% al 9% |
| Inoccupazione oltre 48 mesi, invalidità che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo | 100% (riscatto totale) | Nessun minimo | Dal 15% al 9% |
| Decesso dell'iscritto | 100%, ai beneficiari indicati o agli eredi | Nessun minimo | Dal 15% al 9% |
| Uscita dal fondo per altri motivi (per esempio dimissioni senza un nuovo fondo) | Fino al 100%, secondo lo statuto | Nessun minimo | 23% |
| RITA: hai smesso di lavorare, ti mancano al massimo 5 anni alla pensione di vecchiaia, hai 20 anni di contributi | Tutto o parte, a rate fino alla pensione | 5 anni | Dal 15% al 9% |
| RITA: sei senza lavoro da oltre 24 mesi e ti mancano al massimo 10 anni alla pensione di vecchiaia | Tutto o parte, a rate fino alla pensione | 5 anni | Dal 15% al 9% |
| Trasferimento a un altro fondo pensione | 100%, che resta previdenza | 2 anni (subito se cambi lavoro) | Nessuna imposta |
| Pensionamento | Fino al 50% in capitale, il resto in rendita | 5 anni | Dal 15% al 9% |
"Dal 15% al 9%" significa il 15%, ridotto di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino al 9% dopo 35 anni. Le aliquote valgono sulla sola parte imponibile: restano fuori i rendimenti, già tassati ogni anno dentro il fondo, e i contributi che non hai dedotto. Le regole sono quelle degli articoli 11 e 14 del decreto 252/2005, nel testo in vigore a ottobre 2026; i 5 anni per la RITA vengono dagli schemi di statuto COVIP.
Falso mito 1: «Prima della pensione non si tocca niente»
Le uscite anticipate sono scritte nella legge. La più ampia è l'anticipo per spese sanitarie: fino al 75% della posizione, in qualsiasi momento, anche appena iscritto, per terapie e interventi straordinari tuoi, del coniuge o dei figli, riconosciuti dalle strutture pubbliche.
Secondo gli orientamenti COVIP sulle anticipazioni, il fondo può pagare anche prima della cura, sulla base dei preventivi, e può includere le spese di viaggio e di soggiorno, anche del familiare che ti assiste. Restano escluse le spese di importo non significativo.
Falso mito 2: «Per avere i soldi devo spiegare a cosa servono»
Solo per la salute e per la casa. Per l'anticipo fino al 30% per ulteriori esigenze bastano gli 8 anni di iscrizione e la domanda: la COVIP precisa che il fondo non deve indagare sui motivi. È la causale più usata: nel 2025 ha riguardato circa 7 anticipi su 10 (nostro calcolo sulle percentuali per tipo di fondo della Relazione COVIP 2025), con un importo medio di 9.100 €.
Per la prima casa servono invece i documenti. Dagli orientamenti COVIP sulle anticipazioni:
- la casa può essere tua o di un figlio, anche se l'acquisto lo fa il figlio, e anche all'estero, purché sia l'abitazione principale;
- il fondo può pagare sulla base del contratto preliminare, con il rogito da consegnare dopo;
- se hai già comprato, la domanda è considerata tempestiva entro 18 mesi dall'acquisto (il fondo può fissare un termine più breve);
- non vale per una casa ricevuta in donazione, né per l'acquisto del solo usufrutto;
- la ristrutturazione vale solo sulla prima casa di proprietà tua o dei figli, non su una casa in affitto.
Gli anticipi si possono chiedere più volte, anche per lo stesso motivo, purché nel complesso restino entro i limiti di legge: il 75% in totale e il 30% per le ulteriori esigenze.
Falso mito 3: «Se cambio fondo, gli otto anni ripartono da zero»
No. Ai fini degli 8 anni contano tutti i periodi di iscrizione a qualunque forma pensionistica complementare, tranne quelli chiusi con un riscatto totale (art. 11, comma 9). Se sei passato da un fondo negoziale a un fondo aperto con un trasferimento, gli anni si sommano. Per la COVIP si conta dalla data di iscrizione, anche se i versamenti sono partiti dopo.
L'unico modo di perdere l'anzianità è il riscatto totale: chiude la posizione e azzera il conteggio.
Falso mito 4: «Per la casa paghi meno tasse»
No. L'anticipo per la prima casa paga la stessa ritenuta di quello per ulteriori esigenze, il 23%. L'unico anticipo con la tassazione agevolata dal 15% al 9% è quello per spese sanitarie. La differenza fra casa e altre esigenze sta nella quota ritirabile (75% contro 30%), non nelle tasse.
Quanto paghi di tasse su un anticipo di 20.000 €?
Prendiamo un iscritto da 20 anni che ritira 20.000 €. Per semplicità supponiamo che l'importo sia tutto imponibile: è il caso peggiore, perché nella realtà i rendimenti già tassati e i contributi non dedotti abbassano l'imposta.
| Motivo | Aliquota | Imposta | Netto che ricevi | Posizione minima per ritirare 20.000 € |
|---|---|---|---|---|
| Spese sanitarie | 13,5% | 2.700 € | 17.300 € | 26.667 € |
| Prima casa | 23% | 4.600 € | 15.400 € | 26.667 € |
| Ulteriori esigenze | 23% | 4.600 € | 15.400 € | 66.667 € |
| Per confronto: stessa somma ritirata alla pensione dopo 35 anni | 9% | 1.800 € | 18.200 € | n.d. |
Come abbiamo fatto i conti: l'aliquota sanitaria dopo 20 anni è 15% − 5 × 0,30 = 13,5%. La posizione minima è 20.000 € diviso per la quota ritirabile: 20.000 / 0,75 per salute e casa, 20.000 / 0,30 per le ulteriori esigenze.
Lo stesso anticipo per la casa costa quindi 2.800 € di imposta in più rispetto alla stessa somma presa al pensionamento dopo 35 anni di iscrizione.
Falso mito 5: «Quello che ritiri non torna più»
Puoi rimettere nel fondo quanto hai ritirato, quando vuoi e anche in più volte (art. 11, comma 8). E recuperi l'imposta: sulla parte di reintegro versata oltre il tetto di deducibilità di 5.300 € l'anno ti spetta un credito d'imposta pari alla ritenuta pagata sull'anticipo, in proporzione all'importo che rimetti.
Un esempio: su un anticipo di 20.000 € per la casa hai pagato 4.600 € di imposta (il 23%). Se in un anno versi i 5.300 € deducibili e in più 10.000 € come reintegro, recuperi 4.600 × 10.000 / 20.000 = 2.300 € come credito d'imposta.
Finché non reintegri, l'anticipo pesa sul pensionamento: le somme anticipate e non rimesse si sottraggono dalla parte che potrai ritirare in capitale.
Cosa succede se perdi il lavoro?
Se sei iscritto tramite il lavoro e il lavoro finisce, la legge ti lascia quattro strade (art. 14):
- lasciare la posizione nel fondo, anche senza versare: è la scelta automatica se non decidi nulla;
- trasferirla al fondo del nuovo lavoro, senza imposte;
- riscattare il 50% se resti senza lavoro da 12 a 48 mesi o se l'azienda ricorre alla cassa integrazione, oppure il 100% se resti senza lavoro oltre 48 mesi o se un'invalidità riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo: in questi casi paghi dal 15% al 9%;
- riscattare per altri motivi, per esempio dopo le dimissioni: paghi il 23%.
In caso di decesso, l'intera posizione va alle persone che hai indicato o, in mancanza, agli eredi, con la tassazione dal 15% al 9%. Il fondo ha al massimo sei mesi per pagare un riscatto. Ricorda che il riscatto totale chiude la posizione e cancella gli anni di iscrizione: nei fondi preesistenti, la COVIP segnala che nel 2025 il 64% dei riscatti è avvenuto proprio per perdita dei requisiti, la causale tassata di più.
Puoi smettere di lavorare prima e farti pagare dal fondo?
Sì, con la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata. Il fondo ti paga a rate, fino all'età della pensione di vecchiaia, tutta la posizione o la parte che scegli. Ci sono due strade, entrambe con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare:
- hai cessato l'attività, ti mancano al massimo 5 anni alla pensione di vecchiaia e hai almeno 20 anni di contributi obbligatori;
- sei senza lavoro da oltre 24 mesi e ti mancano al massimo 10 anni alla pensione di vecchiaia.
Il vantaggio è fiscale. La RITA paga dal 15% al 9% su tutta la parte imponibile, anche sulle somme maturate prima del 2007, che con le altre uscite seguirebbero regole meno favorevoli; gli anni di iscrizione precedenti al 2007 contano fino a un massimo di 15 (art. 11, comma 4-ter). Secondo la circolare COVIP 4209/2020, mentre ricevi la RITA puoi tornare a lavorare e puoi continuare a versare; non è possibile ricevere tutto in un'unica rata.
Nel 2025 i fondi hanno pagato circa 2,8 miliardi di euro di RITA, con un importo medio di 55.900 €. Quanto risparmi di imposte nel tuo caso lo calcola il nostro simulatore Vantaggio fiscale della RITA.
Puoi spostare la posizione in un altro fondo?
Sì, dopo 2 anni di iscrizione, oppure subito se cambi lavoro e accedi al fondo del nuovo datore. Il trasferimento è esente da imposte e porta con sé l'anzianità di iscrizione (art. 14, commi 6 e 7). Dal 31 ottobre 2026, per effetto della Legge di Bilancio 2026, se sei dipendente il contributo del datore di lavoro ti segue anche nel fondo che scegli tu. Come funziona la novità lo spieghiamo in Fondo pensione dopo i 50 anni: conviene ancora?. Trasferire non è un modo di ritirare i soldi, ma è spesso la risposta a chi vuole uscire da un fondo che non lo convince: come confrontarli lo spieghiamo in Fondo pensione: come sceglierlo tra forme, comparti e costi.
Quanti soldi escono davvero dai fondi pensione?
Molti. I dati della Relazione COVIP per il 2025 (tavola 1.25) e del comunicato stampa del 10 giugno 2026:
| Tipo di uscita | Importo 2025 | Importo medio |
|---|---|---|
| Anticipi | 2.774 milioni di € | 9.100 € per ulteriori esigenze, 32.100 € per la prima casa |
| Riscatti | 2.097 milioni di € | 17.700 € per i riscatti totali |
| RITA | 2.760 milioni di € | 55.900 € |
| Prestazioni in capitale al pensionamento | 5.470 milioni di € | n.d. |
| Per confronto: contributi incassati | 22.356 milioni di € | n.d. |
Sommando i quattro tipi di fondo (negoziali, aperti, PIP e preesistenti), nel 2025 gli anticipi pagati sono stati circa 212.000, quasi 580 al giorno. Anticipi, riscatti e RITA insieme valgono 7,6 miliardi, circa un terzo dei contributi dell'anno (34%). I soldi escono, quindi, e nelle forme che la legge prevede.
Cosa ti costa ritirare prima?
Tre cose, che conviene mettere in fila prima di firmare la domanda.
- Le tasse. Il 23% sugli anticipi per casa e altre esigenze, contro un'aliquota che alla pensione può scendere al 9%.
- Il rendimento perso. A titolo di esempio, 20.000 € lasciati investiti per altri 20 anni a un rendimento netto ipotetico del 3% l'anno diventerebbero circa 36.100 €. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri, ma il tempo resta il motore della previdenza.
- La protezione. Finché sono nel fondo i soldi sono intoccabili; gli anticipi per casa e altre esigenze e i riscatti, una volta incassati, non hanno più alcun limite di pignorabilità (art. 11, comma 10).
Al pensionamento, invece, se la posizione è piccola puoi ritirarla tutta in capitale: il limite dipende dall'età e dall'assegno sociale, e lo calcola il simulatore Puoi incassare tutto il fondo pensione accumulato?. Cosa succede quel giorno lo raccontiamo in In pensione: il tuo fondo non deve fermarsi con te.
Cosa controllare prima di chiedere un anticipo
- Gli anni di iscrizione, sommando i fondi precedenti: ti servono 8 anni per casa e altre esigenze.
- Il Documento sulle anticipazioni del tuo fondo: elenca documenti, tempi e numero di richieste ammesse.
- Il netto che riceverai: chiedi al fondo la stima della ritenuta sulla parte imponibile.
- Le alternative: per la casa, il confronto con un mutuo; per chi è vicino alla pensione, la RITA.
- Un piano di reintegro, se puoi: ti restituisce l'imposta pagata e il capitale per la pensione.
Se il tuo TFR è ancora in azienda e ti chiedi se spostarlo, leggi TFR in azienda o in un fondo pensione: come orientarsi; se temi nuove tasse sulla posizione, Patrimoniale sui fondi pensione: quanto ti costa davvero.
Glossario
- Anticipazione: il ritiro di una parte della posizione prima della pensione, nei tre casi previsti dalla legge: spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze.
- Riscatto: il ritiro di metà o di tutta la posizione quando vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, per invalidità o per decesso.
- RITA (rendita integrativa temporanea anticipata): il pagamento a rate della posizione negli anni che mancano alla pensione di vecchiaia, a chi ha smesso di lavorare.
- Reintegro: il versamento con cui rimetti nel fondo quanto hai anticipato, recuperando l'imposta pagata.
- Posizione individuale: quanto hai accumulato nel fondo, fra versamenti e rendimenti, al netto di quanto già ritirato.
- Perdita dei requisiti di partecipazione: la fine del rapporto che ti dava accesso al fondo, per esempio un cambio di lavoro o di settore.
- Parte imponibile: la quota di ciò che ritiri su cui si pagano le tasse; esclude i rendimenti già tassati e i contributi non dedotti.
Fonti
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11 (prestazioni, RITA, anticipazioni, reintegro, anzianità) e art. 14 (riscatti, trasferimento), testo vigente su Normattiva al 26/10/2026.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 201-202, e decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, art. 16-ter, convertito dalla legge 112/2026 (decorrenze; capitale al pensionamento riportato al 50%), come riportati nelle note di aggiornamento di Normattiva e dal Ministero del Lavoro.
- COVIP, Deliberazione del 10 febbraio 2011, Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti.
- COVIP, Circolare del 17 settembre 2020, prot. 4209, chiarimenti sulla RITA.
- COVIP, Deliberazione del 19 maggio 2021, schemi di statuto e regolamento (art. 10 RITA, art. 12 riscatti, art. 13 anticipazioni dello schema dei fondi negoziali).
- COVIP, Relazione per l'anno 2025 (tav. 1.25, 3.5, 4.5, 5.5 e 6.10; testo alle pp. 44, 150, 169, 183, 199-200).
- COVIP, comunicato stampa del 10 giugno 2026 sulla Relazione annuale per il 2025.