Perché il 31 dicembre 2026 conta per chi ha perso nel 2022?
Il 2022 è stato un anno raro: sono scese insieme le azioni e le obbligazioni. Lo ha registrato anche la COVIP nella relazione su quell'anno: i corsi azionari hanno subìto pesanti ribassi, e così quelli obbligazionari per il rialzo dei tassi. Le linee azionarie dei fondi negoziali hanno perso in media l'11,7%, le obbligazionarie miste il 10,3% (COVIP, comunicato del 7 giugno 2023).
Chi in quell'anno ha venduto in perdita azioni, fondi, ETF o obbligazioni ha realizzato una minusvalenza. La legge la lascia usare nell'anno in cui nasce e nei quattro successivi, "non oltre il quarto" (articolo 68, comma 5, del TUIR). Per una perdita del 2022 il quarto anno è il 2026: quello che non è stato usato entro il 31 dicembre si perde.
Lo stesso vale per i passaggi da un fondo all'altro: anche uno switch fra comparti dello stesso fondo è un rimborso, e se chiude in perdita crea una minusvalenza (articolo 67, comma 1-quater, del TUIR).
Falso mito 1: "Una perdita in Borsa non serve a niente"
Serve, e si misura in euro. Il fisco tiene da parte la perdita e la sottrae dai guadagni dello stesso tipo che realizzi dopo: su quella parte di guadagno non paghi l'imposta del 26% (legge 207/2024, articolo 1, comma 23). L'insieme delle perdite ancora disponibili si chiama, nel linguaggio di banche e risparmiatori, zainetto fiscale.
Una perdita di 1.000 € vale quindi fino a 260 € di imposte; una di 10.000 € fino a 2.600 €. "Fino a", perché il risparmio arriva solo se nei quattro anni realizzi guadagni che la possano assorbire.
Quali guadagni possono usare lo zainetto, e quali no?
Le minusvalenze sono redditi diversi e si compensano solo con altri redditi diversi. Ecco come si comportano gli strumenti più comuni in un deposito titoli.
| Strumento | Il guadagno usa le perdite dello zainetto? | La perdita entra nello zainetto? |
|---|---|---|
| Azioni | Sì | Sì |
| Obbligazioni di società (vendita o rimborso) | Sì | Sì |
| Titoli di Stato italiani e della lista bianca | Sì, per il 48,08% del guadagno | Sì, per il 48,08% della perdita |
| ETC ed ETN | Sì | Sì |
| Certificati e derivati | Sì | Sì |
| Fondi comuni, SICAV ed ETF | No: è reddito di capitale | Sì |
| Dividendi, cedole e interessi | No | Non sono perdite |
| Cripto-attività | Solo le perdite su cripto-attività | Sì, ma in uno zainetto separato |
Le fonti: articolo 67 del TUIR per i redditi diversi, articolo 44, comma 1, lettera g) e articolo 26-quinquies del DPR 600/1973 per i proventi dei fondi; le istruzioni del modello 730/2026 (appendice "Plusvalenze") confermano che la perdita su un fondo è una minusvalenza compensabile.
Falso mito 2: "Con gli ETF recupero tutto"
È l'asimmetria che sorprende di più. Se vendi un ETF o un fondo in perdita, la perdita entra nello zainetto. Se lo vendi in guadagno, paghi il 26% sul guadagno e lo zainetto resta intatto, perché quel guadagno è un reddito di capitale.
Chi investe solo in fondi ed ETF, quindi, può accumulare perdite che non riesce mai a usare. Per recuperarle servono guadagni su strumenti diversi: azioni, obbligazioni, ETC, certificati. Attenzione al nome: un ETC sull'oro non è un ETF, e il suo guadagno è un reddito diverso. Se vuoi ripassare la differenza fra i tre strumenti, l'abbiamo spiegata in ETF, azioni e obbligazioni: cosa cambia per chi le tiene in portafoglio.
Come contano i titoli di Stato?
I guadagni sui titoli di Stato italiani e su quelli dei Paesi della lista bianca sono tassati al 12,5% invece che al 26%. Per ottenere questo risultato la legge li conta per il 48,08% del loro importo, che è 12,5 diviso 26 (decreto legislativo 461/1997, articolo 5, comma 2, nel testo del decreto legge 66/2014, articolo 3). Vale per i guadagni e per le perdite:
- una perdita di 10.000 € su un BTP entra nello zainetto per 4.808 €, e vale quindi fino a 1.250 € di imposte;
- un guadagno di 10.000 € su un BTP usa 4.808 € di zainetto e ti fa risparmiare 1.250 €.
Anche la perdita su un fondo, per la parte riferibile ai titoli di Stato che contiene, conta per il 48,08%.
Quanto vale una perdita di 10.000 € del 2022, se la usi entro il 31 dicembre?
Dipende da cosa vendi in guadagno entro fine anno. Prendiamo una minusvalenza di 10.000 € realizzata nel 2022 vendendo un fondo azionario, e ancora intera.
| Cosa vendi in guadagno entro il 31 dicembre 2026 | Guadagno | Imposta senza zainetto | Imposta con zainetto | Risparmio | Minusvalenza che scade |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni, obbligazioni di società, ETC o certificati | 10.000 € | 2.600 € | 0 € | 2.600 € | 0 € |
| Titoli di Stato | 20.799 € | 2.600 € | 0 € | 2.600 € | 0 € |
| Titoli di Stato | 10.000 € | 1.250 € | 0 € | 1.250 € | 5.192 € |
| ETF o fondi | 10.000 € | 2.600 € | 2.600 € | 0 € | 10.000 € |
| Niente | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € |
Come abbiamo fatto i conti: aliquota del 26%; per i titoli di Stato il guadagno conta per il 48,08%, quindi servono 10.000 ÷ 0,4808 = 20.799 € di guadagno per assorbire tutta la perdita, e 20.799 × 12,5% = 2.600 €. Non consideriamo i costi delle operazioni. Il risparmio è lo stesso nelle prime due righe perché il sistema del 48,08% è costruito apposta per dare questo risultato.
Falso mito 3: "Il fisco mi tiene le perdite finché non le uso"
No. La regola dei quattro anni è la stessa per tutti i redditi diversi di natura finanziaria, e ogni perdita ha la sua scadenza, contata dal suo anno di nascita.
| Anno della perdita | Ultimo anno per usarla | Scade il |
|---|---|---|
| 2022 | 2026 | 31 dicembre 2026 |
| 2023 | 2027 | 31 dicembre 2027 |
| 2024 | 2028 | 31 dicembre 2028 |
| 2025 | 2029 | 31 dicembre 2029 |
| 2026 | 2030 | 31 dicembre 2030 |
Dentro lo stesso anno guadagni e perdite si sommano prima tra loro; solo quello che avanza usa lo zainetto, o lo alimenta.
Dal 1° gennaio 2027 le norme cambiano indirizzo ma non sostanza: il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 117/2026, che si applica dal 2027) riprende la regola dei quattro anni all'articolo 77 e quella del deposito in banca all'articolo 306, con le stesse parole.
Che differenza fa il regime amministrato?
Se tieni i titoli in una banca italiana, di solito sei nel regime amministrato: la banca fa da sostituto d'imposta, calcola guadagni e perdite operazione per operazione e compensa da sola. Ma solo dentro lo stesso deposito (decreto legislativo 461/1997, articolo 6, comma 5).
Nel regime dichiarativo, tipico di chi usa un intermediario estero, calcoli e dichiari tu. Una perdita si può riportare solo se l'hai indicata nella dichiarazione dell'anno in cui è nata. Nel modello 730 si usa il quadro T: il rigo T13 riporta le perdite rimaste dalla dichiarazione precedente, il rigo T14 quelle certificate dalla banca, il rigo T102 quelle non usate, divise per anno (istruzioni 730/2026, quadro T). Chi ha la partita IVA usa il modello Redditi, quadro RT.
Nel regime gestito, quello delle gestioni patrimoniali, si tassa il risultato complessivo della gestione e un risultato negativo si recupera nei quattro anni successivi, sempre dentro la gestione (decreto legislativo 461/1997, articolo 7, comma 10).
Falso mito 4: "Se cambio banca perdo le minusvalenze"
Non necessariamente. Se chiudi il deposito, le perdite residue si possono usare in un altro deposito amministrato intestato alle stesse persone, oppure nella dichiarazione dei redditi, con la certificazione che la banca deve rilasciarti. La scadenza resta quella originale (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 461/1997).
Il rischio vero è un altro: chi ha due banche. Le perdite del deposito A non compensano i guadagni del deposito B, che la banca B ha già tassato. E la regola delle "stesse persone" va presa alla lettera: le perdite di un deposito cointestato con il coniuge non passano a un deposito intestato solo a te.
Conviene vendere e ricomprare prima della scadenza?
È una pratica diffusa: se hai in portafoglio un titolo in guadagno, lo vendi entro fine anno per usare la perdita in scadenza e lo ricompri subito. Il guadagno realizzato è compensato dalla perdita, e il titolo ricomprato ha un nuovo prezzo di carico più alto, quindi in futuro pagherai meno imposte.
Un esempio. Hai 5.000 € di perdite del 2022 ancora da usare e azioni che valgono 25.000 €, pagate 20.000 €: un guadagno latente del 20%, cioè 5.000 €.
- Vendi e ricompri: con un costo dello 0,2% per operazione spendi 2 × 25.000 × 0,2% = 100 €.
- Il guadagno di 5.000 € usa tutta la perdita: oggi non paghi nulla.
- Il nuovo prezzo di carico è 25.000 € invece di 20.000 €: quando venderai in guadagno, pagherai 5.000 × 26% = 1.300 € in meno.
- Il vantaggio netto è di 1.200 €, rimandato al giorno della vendita futura.
La trappola degli ETF. Se per fare la stessa operazione vendi un ETF, il guadagno di 5.000 € è un reddito di capitale: paghi subito 1.300 € di imposta, la perdita resta nello zainetto e scade comunque il 31 dicembre. Hai anticipato una tassa invece di risparmiarla.
Prima di farlo controlla tre cose: i costi reali, compreso lo scarto fra prezzo di acquisto e di vendita; il rischio che il prezzo si muova fra la vendita e il riacquisto; il tempo, perché un ordine eseguito nell'ultima settimana dell'anno può non essere regolato entro il 31 dicembre. Chiedi alla banca qual è l'ultimo giorno utile. E non vendere un investimento che non ricompreresti solo per un vantaggio fiscale: le scelte di portafoglio si fanno sugli obiettivi, come raccontiamo in Come leggere un portafoglio senza farsi guidare dalla paura.
Criptovalute: uno zainetto a parte
Sono un comparto separato. Le perdite su cripto-attività compensano solo guadagni su cripto-attività, per gli stessi quattro anni, e solo se le hai indicate nella dichiarazione dell'anno in cui sono nate (articolo 68, comma 9-bis, del TUIR). Dal 2025 non c'è più la franchigia di 2.000 €, e dal 2026 l'imposta è salita dal 26% al 33%, salvo i token di moneta elettronica in euro, che restano al 26% (legge 207/2024, articolo 1, commi 24 e 25).
Una conseguenza poco notata: una perdita cripto del 2025, dichiarata, usata contro un guadagno cripto del 2026 fa risparmiare il 33%, non il 26%. Sui rischi dello strumento in sé abbiamo scritto Criptovalute: tutti ne parlano, ma quanti le capiscono davvero?.
Cosa controllare prima del 31 dicembre?
- Il prospetto fiscale della banca: quante minusvalenze hai, di che anno e in quale deposito. Se dichiari da solo, il rigo T102 dell'ultimo 730 o il quadro RT del modello Redditi.
- Le perdite del 2022: sono le uniche che scadono quest'anno.
- Cosa hai in guadagno che le può assorbire: azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ETC, certificati. Non fondi ed ETF.
- Quanti depositi hai e a chi sono intestati: lo zainetto non passa da una banca all'altra da solo.
- I costi e i tempi di un eventuale vendi e ricompra, con l'ultimo giorno utile indicato dalla banca.
- Le cripto-attività: le perdite valgono solo se dichiarate nell'anno in cui sono nate.
Per vedere in euro cosa scade e quanto recuperi con le vendite che hai in programma, puoi usare il nostro simulatore di recupero delle minusvalenze. Le altre scadenze di fine anno le trovi nella nostra lista delle scadenze finanziarie di fine anno.
Glossario
- Minusvalenza: la perdita che realizzi quando vendi, o ti viene rimborsato, un investimento a meno di quanto l'hai pagato.
- Plusvalenza: il guadagno nella situazione opposta.
- Zainetto fiscale: il nome comune per l'insieme delle minusvalenze ancora utilizzabili, divise per anno di origine.
- Redditi diversi di natura finanziaria: i guadagni e le perdite su azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ETC, ETN, certificati e derivati, e le perdite su fondi ed ETF. Si compensano fra loro.
- Redditi di capitale: dividendi, cedole, interessi e i guadagni su fondi, SICAV ed ETF. Non si compensano con le minusvalenze.
- Regime amministrato: la banca calcola e versa le imposte su ogni operazione e compensa le perdite dentro lo stesso deposito.
- Regime dichiarativo: guadagni e perdite li indica il contribuente nella dichiarazione dei redditi.
- Regime gestito: in una gestione patrimoniale si tassa il risultato complessivo dell'anno.
- Lista bianca: l'elenco dei Paesi che scambiano informazioni con il fisco italiano; i loro titoli di Stato hanno la stessa aliquota del 12,5% dei BTP.
Fonti
- Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), articoli 44, comma 1, lettera g); 67, comma 1, lettere c-bis)-c-sexies) e comma 1-quater; 68, commi 5 e 9-bis (testo in vigore fino al 31 dicembre 2026).
- Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, articoli 5, comma 2 (48,08%), 6, comma 5 (regime amministrato) e 7, comma 10 (regime gestito).
- Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 3 (aliquota del 26% e quota del 48,08%).
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 26-quinquies (proventi dei fondi).
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 23-25 (aliquota del 26%; cripto-attività al 33% dal 2026; fine della franchigia di 2.000 €).
- Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, articoli 77, 304, 306, 307 e 377 (si applica dal 1° gennaio 2027).
- Agenzia delle Entrate, istruzioni del modello 730/2026, quadro T e appendice "Plusvalenze: criteri di determinazione della base imponibile"; circolare 15 luglio 2011, n. 33/E, lì richiamata.
- COVIP, comunicato stampa del 7 giugno 2023 sulla Relazione per l'anno 2022.